Codice civile
Art. 29 c.c. — Divieto di nuove operazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo gli eventi indicati dalla norma, gli amministratori non possono iniziare nuove operazioni: il patrimonio deve essere gestito in funzione della chiusura e della liquidazione. Il divieto scatta dalla comunicazione dei provvedimenti previsti oppure dall’adozione della deliberazione assembleare di scioglimento.
Il testo collega alla violazione una responsabilità personale e solidale degli amministratori. Questo non impedisce di compiere gli atti necessari alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio: bisogna distinguere la chiusura dei rapporti esistenti dall’avvio di una nuova attività. Non basta qualificare un’operazione come “utile” per sottrarla al divieto. La responsabilità deve essere ricondotta agli amministratori e alle operazioni concretamente compiute.
Esempio pratico
Dopo la deliberazione di scioglimento, gli amministratori aprono una nuova attività commerciale invece di avviare la liquidazione. L’operazione può violare il divieto e comportare la responsabilità personale e solidale prevista dall’articolo.
Giurisprudenza
Impugnazione della messa in liquidazione
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 26066, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto di iniziare nuove operazioni non impedisce agli amministratori dell’associazione di impugnare il provvedimento che la pone in liquidazione. La tutela giudiziale così esercitata può servire a conservare il patrimonio e appartiene, nella fattispecie, alla gestione consentita.
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