Codice civile
Art. 2802 c.c. — Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Testo dell'articolo
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore pignoratizio deve riscuotere interessi e prestazioni periodiche del credito vincolato, imputando quanto incassato prima alle spese e agli interessi, poi al capitale. Deve inoltre conservarne l’effettiva esigibilità.
Rientrano nel dovere gli atti necessari a evitare prescrizione, decadenza o perdita di garanzie, secondo la natura del credito. Gli incassi devono essere documentati e rendicontati.
Il vincolo non consente di incassare senza aggiornare il saldo o di lasciare deteriorare il credito. Responsabilità e danno richiedono i rispettivi presupposti; la riscossione del capitale alla scadenza è regolata dall’art. 2803.
Esempio pratico
La banca riscuote una rata periodica del credito vincolato: contabilizza l’incasso e compie tempestivamente l’atto necessario a impedirne la prescrizione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.