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Codice civile

Art. 2803 c.c. — Riscossione del credito dato in pegno 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito e' scaduto, il creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Alla scadenza il creditore pignoratizio deve riscuotere il credito dato in pegno. Se il debito garantito è a sua volta scaduto, può trattenere il denaro necessario al pagamento e deve restituire l’eccedenza.

Per denaro o altre cose fungibili, il debitore può chiedere il deposito nel luogo concordato o determinato dal giudice. Se il debito garantito è scaduto e la prestazione è diversa dal denaro, vendita o assegnazione seguono gli artt. 2797–2798.

Scadenza del credito vincolato e scadenza del debito garantito non coincidono necessariamente. L’incasso non autorizza sempre a soddisfarsi immediatamente né ad appropriarsi dell’intero valore ricevuto.

Esempio pratico

Il credito vincolato produce 12.000 euro mentre il debito garantito scaduto è di 8.000: verificati gli accessori dovuti, il creditore restituisce il residuo al costituente.

Giurisprudenza

  • Riscossione e reinvestimento di titoli vincolati

    Corte di cassazione, n. 3674, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La riscossione alla scadenza e il reinvestimento pattuito in titoli della stessa natura, mantenendo il vincolo, non implicano necessariamente pegno irregolare: può trattarsi di sostituzione dell’oggetto di una garanzia regolare.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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