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Art. 2804 c.c. — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può chiedere l’assegnazione in pagamento del credito vincolato fino all’importo necessario a soddisfare la propria pretesa. Se il credito vincolato non è ancora scaduto può anche farlo vendere.

Occorrono una garanzia valida, un credito garantito da soddisfare e l’individuazione del diritto oggetto di assegnazione o vendita. La vendita del credito non scaduto segue le forme dell’art. 2797.

L’assegnazione non è un acquisto automatico pattuito per l’inadempimento e non elimina le eccezioni opponibili dal debitore del credito. Valutazione, limiti quantitativi e restituzione dell’eccedenza restano necessari.

Esempio pratico

Il finanziamento non viene rimborsato, ma il credito vincolato scadrà fra sei mesi: il creditore valuta la vendita nelle forme previste, senza considerare il valore nominale come denaro già incassato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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