Codice civile
Art. 2814 c.c. — Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprieta'
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprieta' da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprieta' e' gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprieta'. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca sull’usufrutto segue normalmente la durata del diritto; quella sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà quando l’usufrutto cessa. La norma evita che alcune cause volontarie di cessazione eliminino anticipatamente la garanzia.
Se l’usufrutto termina per rinuncia, abuso o acquisto della nuda proprietà da parte dell’usufruttuario, la sua ipoteca perdura fino all’evento che avrebbe altrimenti estinto il diritto.
Non si prolunga indefinitamente un usufrutto né si cancella la distinta ipoteca sul diritto estinto per una causa ordinaria. L’estensione alla piena proprietà non pregiudica la garanzia sull’usufrutto che continua nei casi eccezionali.
Esempio pratico
L’usufruttuario rinuncia al diritto dopo averlo ipotecato: il creditore verifica la durata residua tutelata, senza ritenere cancellata la garanzia per la sola rinuncia.
Note
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