Codice civile
Art. 2813 c.c. — Pericolo di danno alle cose ipotecate
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore può chiedere al giudice la cessazione di atti del debitore o di terzi che minacciano il bene ipotecato, oppure cautele idonee a preservare la garanzia. La protezione opera prima che il danno si realizzi.
Devono risultare l’ipoteca e un rischio concreto di perimento o deterioramento collegato ad atti individuati. La misura richiesta deve essere adeguata al pregiudizio temuto.
Il creditore non acquista un potere generale di gestione del bene e non può impedire ogni normale uso. Diminuzione della garanzia, urgenza e rimedi contrattuali richiedono le rispettive verifiche; non è ammessa una cessazione privata imposta con la forza.
Esempio pratico
Il proprietario avvia demolizioni che compromettono l’immobile ipotecato: il creditore documenta il rischio e chiede al giudice le cautele necessarie.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.