Codice civile
Art. 2817 c.c. — Persone a cui compete
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione II - Dell’ipoteca legale
Testo dell'articolo
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale
Coordinamento normativo LEXMAAT: il rinvio del n. 3 all’ipoteca penale è storico. L’art. 218 d.lgs. 271/1989 ha abrogato le previsioni penali dell’ipoteca legale e sostituito le altre ipoteche per illeciti penali con il sequestro conservativo nel nuovo rito. Corte cost. 214/1992 distingue il residuo regime transitorio dei procedimenti anteriori; non nuova ipoteca generale per processi odierni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca legale tutela alienante e condividenti nei casi elencati. Il n. 3 conserva il rinvio storico all’ipoteca penale dello Stato, sostituita nel nuovo rito dal sequestro conservativo, con residui transitori verificati da Corte cost. 214/1992. Per le ipoteche operative, il titolo deriva dalla legge ma serve l’iscrizione.
Bisogna identificare obbligo, bene e beneficiario, verificando condizioni della fattispecie. Per alienazioni e divisioni l’iscrizione d’ufficio è regolata dall’art. 2834.
Non ogni credito previsto da una legge produce questa ipoteca. L’ipoteca della riscossione tributaria ha disciplina speciale e non va assimilata automaticamente alle categorie del codice; rinuncia e prova dell’adempimento hanno formalità proprie.
Esempio pratico
Un immobile viene assegnato nella divisione a chi deve pagare un conguaglio: si verifica l’ipoteca legale del condividente e l’eventuale rinuncia formalmente idonea.
Giurisprudenza
Ipoteca della riscossione e categorie civilistiche
Corte di cassazione, n. 23661, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La garanzia tributaria fondata sul provvedimento amministrativo di riscossione ha un regime specifico e non viene assimilata automaticamente all’ipoteca legale o giudiziale del codice.
Fonte →Ipoteca penale e transizione al nuovo rito
Corte costituzionale, ordinanza n. 214, 1992 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La Corte considera coerente la sostituzione dell’ipoteca penale con il sequestro nel nuovo rito, mantenendo la disciplina pregressa per i procedimenti sottoposti al regime transitorio. Dichiara manifestamente infondata la questione sui relativi articoli del d.lgs. 271/1989.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Numero 3 conservato nel testo legislativo: ipoteca penale sostituita dal sequestro nel nuovo rito ex art. 218 d.lgs. 271/1989; Corte cost. 214/1992 distingue i residui transitori, senza dichiarare incostituzionale il codice civile.