Codice civile
Art. 2818 c.c. — Provvedimenti da cui deriva
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale
Testo dell'articolo
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e' titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Una sentenza di condanna al pagamento, all’adempimento o al risarcimento da liquidare può costituire titolo per l’ipoteca giudiziale. Altri provvedimenti lo consentono soltanto quando la legge attribuisce loro questo effetto.
Occorre individuare il provvedimento e il credito effettivamente tutelato. La possibilità d’iscrizione non va confusa con tutti i requisiti dell’esecuzione forzata né con la definitiva quantificazione del danno.
Un provvedimento su un rapporto precedente o già adempiuto non garantisce automaticamente un diverso credito successivo. Per crediti familiari si verifica la disposizione processuale applicabile; il precedente selezionato è delimitato al regime della legge 898/1970 vigente ai fatti.
Esempio pratico
Il danneggiato ottiene condanna generica con danno da liquidare: verifica titolo, somma d’iscrizione e beni del debitore, senza aspettare automaticamente la liquidazione definitiva.
Giurisprudenza
Titolo giudiziale e specifico credito familiare
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 19584, 2024, Rv. 671809-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La fonte applica la tassatività dei provvedimenti diversi dalla sentenza: il credito divorzile non è garantibile con un precedente decreto relativo a mantenimento separativo già interamente adempiuto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Precedente familiare delimitato al regime ratione temporis; non proposta una lista chiusa di titoli ipotecari attuali derivata dall’editoria.