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Codice civile

Art. 2808 c.c. — Costituzione ed effetti dell'ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’ipoteca attribuisce il diritto di espropriare il bene vincolato, anche presso il terzo acquirente, e di essere preferiti sul prezzo. Può garantire il debito del proprietario o un’obbligazione altrui.

La garanzia si costituisce con l’iscrizione, fondata su un titolo legale, giudiziale o volontario idoneo. Credito, bene, proprietario e formalità vanno identificati e documentati.

Il titolo o il contratto da soli non sostituiscono l’iscrizione; il terzo datore non assume automaticamente un debito personale. Scadenza dell’efficacia dell’iscrizione, sopravvivenza del credito e possibilità di nuova iscrizione sono questioni distinte.

Esempio pratico

Un proprietario concede ipoteca per il debito della società: la banca iscrive la garanzia sull’immobile; il proprietario espone quel bene senza diventare per ciò solo debitore personale del finanziamento.

Giurisprudenza

  • Efficacia dell’iscrizione e partecipazione al concorso

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 26591, 2024, Rv. 672754-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nel fallimento regolato dalla legge applicabile ai fatti, la verifica del ventennio risale alla domanda d’insinuazione; se allora l’iscrizione è efficace, la prelazione permane nella procedura.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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