Codice civile
Art. 2819 c.c. — Sentenze arbitrali
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale
Testo dell'articolo
Si puo' iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e' stato reso esecutivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il lodo arbitrale può fondare l’iscrizione ipotecaria quando è stato reso esecutivo. La disposizione collega la garanzia al riconoscimento dell’efficacia richiesto per il lodo, non alla sola decisione privata degli arbitri.
Occorre un lodo idoneo e il provvedimento che ne consente l’esecutività secondo la legge processuale applicabile. Il contenuto deve giustificare la garanzia richiesta.
Non ogni accordo arbitrale o lodo irrituale ha gli stessi effetti. Arbitrati esteri seguono la disciplina pertinente; il titolo esecutivo non sostituisce iscrizione, individuazione dei beni e somma garantita.
Esempio pratico
Un creditore vincitore nell’arbitrato ottiene l’esecutività del lodo di condanna e prepara l’iscrizione, verificando il titolo e i beni sui quali può prenderla.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.