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Codice civile

Art. 2820 c.c. — Sentenze straniere 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le sentenze straniere possono fondare ipoteca secondo il riconoscimento richiesto dalla disciplina applicabile, ferme le regole internazionali che prevedono modalità diverse. Il testo nazionale va letto insieme alle fonti sovranazionali.

Si verificano Stato d’origine, materia, data del procedimento, efficacia della decisione e documenti necessari. Il regolamento UE 1215/2012, nel suo ambito, prevede esecutività senza previa dichiarazione di esecutività.

Non tutte le sentenze estere rientrano nello stesso sistema, né il riconoscimento elimina le formalità ipotecarie italiane. Restano motivi di diniego e discipline speciali o transitorie; non si prescrive indistintamente un procedimento d’exequatur a ogni decisione europea.

Esempio pratico

Per una condanna commerciale proveniente da un altro Stato UE si verifica il regolamento applicabile e la documentazione, evitando di richiedere automaticamente l’exequatur previsto dal modello nazionale generale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo nazionale letterale conservato. Coordinamento con regolamento UE 1215/2012 nel suo ambito materiale e temporale; niente exequatur generalizzato per ogni decisione europea.

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