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Codice civile

Art. 282 c.c. — Legittimazione dei figli premorti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La legittimazione dei figli premorti è abrogata con il relativo istituto. Non va confusa con il riconoscimento del figlio premorto, ancora contemplato dall’articolo 255 in favore dei discendenti.

Esempio pratico

Il nonno vuole formalizzare il rapporto con un figlio deceduto che ha lasciato nipoti. Si esamina l’articolo 255, senza avviare il vecchio procedimento di legittimazione.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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