Codice civile
Art. 283 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo che fissava gli effetti della legittimazione per matrimonio successivo è abrogato. Il matrimonio non determina oggi il passaggio a una classe superiore di filiazione; la decorrenza dei singoli rapporti e diritti va ricostruita sulle norme vigenti pertinenti.
Esempio pratico
Per stabilire un diritto successorio non si assume che il figlio acquisti diritti soltanto dalla data del matrimonio dei genitori: si controllano rapporto di filiazione e disciplina successoria applicabile.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.