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Codice civile

Art. 283 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo che fissava gli effetti della legittimazione per matrimonio successivo è abrogato. Il matrimonio non determina oggi il passaggio a una classe superiore di filiazione; la decorrenza dei singoli rapporti e diritti va ricostruita sulle norme vigenti pertinenti.

Esempio pratico

Per stabilire un diritto successorio non si assume che il figlio acquisti diritti soltanto dalla data del matrimonio dei genitori: si controllano rapporto di filiazione e disciplina successoria applicabile.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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