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Codice civile

Art. 2821 c.c. — Concessione d'ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'.

Non puo' essere concessa per testamento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’ipoteca volontaria può essere concessa anche unilateralmente, per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità. La dichiarazione non può essere contenuta in un testamento.

Servono capacità e potere sul bene, identificazione di credito e immobile e forma scritta idonea. Per iscrivere una scrittura privata occorre l’autenticazione o l’accertamento della sottoscrizione previsto dall’art. 2835.

La concessione è distinta dall’iscrizione costitutiva; il consenso del creditore non sostituisce le formalità mancanti. Il terzo datore non assume automaticamente il debito personale; la destinazione pubblica può limitare l’ipotecabilità della superficie.

Esempio pratico

Il proprietario firma una dichiarazione di garanzia per il debito altrui: verifica forma, autenticazione e iscrizione, senza considerare già costituita l’ipoteca per la sola firma.

Giurisprudenza

  • Concessione unilaterale e terzo datore

    Corte di cassazione, n. 19963, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La concessione può risultare dalla volontà del proprietario; se il bene è del terzo, il rapporto ipotecario è distinto dall’obbligazione personale del debitore garantito.

    Fonte →
  • Destinazione pubblica e concessione dell’ipoteca

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 3897, 2024, Rv. 670098-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La possibilità di concedere ipoteca sulla superficie di un’opera pubblica richiede il consenso espresso dell’ente nelle condizioni riconosciute dalla fonte, a tutela della destinazione pubblica.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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