Codice civile
Art. 2829 c.c. — Iscrizione sui beni del defunto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’iscrizione sui beni del defunto può essere presa indicando la sua persona secondo le regole ordinarie. Se risulta trascritto l’acquisto degli eredi, deve essere eseguita contro questi ultimi.
Va verificata la pubblicità della successione, individuando bene, titolo e soggetto contro cui prendere la formalità. La sola conoscenza della morte non sostituisce tale controllo.
Non è una nuova fonte d’ipoteca né deroga al divieto delle ipoteche giudiziali sull’eredità beneficiata o giacente. La trascrizione dell’acquisto ereditario e l’accettazione restano fatti da ricostruire separatamente.
Esempio pratico
Il creditore deve iscrivere una garanzia su un bene ereditario: controlla se l’acquisto degli eredi è già trascritto e applica anche gli eventuali limiti dell’art. 2830.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.