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Codice civile

Art. 2828 c.c. — Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore munito di titolo giudiziale può iscrivere l’ipoteca sui beni immobili del debitore, inclusi quelli acquistati dopo la condanna man mano che entrano nel suo patrimonio.

Occorre verificare titolo idoneo, proprietà al momento della formalità e individuazione dei singoli immobili. Il titolo non limita necessariamente il creditore ai beni già posseduti al momento della sentenza.

Non si costituisce automaticamente una garanzia generale su tutto il patrimonio. Titolo e iscrizione rimangono distinti; proporzionalità, riduzione e regime dei beni ereditari possono limitare l’iniziativa.

Esempio pratico

Dopo la condanna il debitore acquista un immobile: il creditore verifica l’acquisto e prende una nuova iscrizione su quel bene, indicando la somma e il titolo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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