Codice civile
Art. 2830 c.c. — Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Sui beni di un’eredità accettata con beneficio d’inventario o giacente non possono essere iscritte ipoteche giudiziali. Il divieto vale anche per sentenze di condanna anteriori alla morte del debitore.
Occorre verificare condizione dell’eredità e natura giudiziale della garanzia richiesta. Il titolo di condanna può conservare rilievo come credito, pur non consentendo quella nuova formalità.
La norma non estingue automaticamente ipoteche validamente anteriori né assimila ogni eredità ordinaria a quella beneficiata. La disciplina di liquidazione e separazione dei patrimoni resta da applicare nei suoi presupposti.
Esempio pratico
Dopo la morte del debitore, l’erede accetta con beneficio d’inventario: il creditore con una vecchia sentenza non iscrive una nuova ipoteca giudiziale sui beni ereditari.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.