Codice civile
Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Non è più previsto il procedimento giudiziale di legittimazione regolato da questo articolo. Oggi chi deve costituire o accertare la filiazione utilizza riconoscimento o azioni di stato; la scelta dei genitori di non sposarsi non richiede una legittimazione per attribuire pari stato al figlio.
Esempio pratico
Due genitori non intendono sposarsi e chiedono come garantire lo stato del figlio. Si verificano i riconoscimenti già compiuti, senza presentare una domanda di legittimazione giudiziale.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.