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Codice civile

Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Non è più previsto il procedimento giudiziale di legittimazione regolato da questo articolo. Oggi chi deve costituire o accertare la filiazione utilizza riconoscimento o azioni di stato; la scelta dei genitori di non sposarsi non richiede una legittimazione per attribuire pari stato al figlio.

Esempio pratico

Due genitori non intendono sposarsi e chiedono come garantire lo stato del figlio. Si verificano i riconoscimenti già compiuti, senza presentare una domanda di legittimazione giudiziale.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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