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Codice civile

Art. 2832 c.c. — Articolo 2832 (abrogato) 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’articolo è abrogato dalla legge 151/1975. La scheda conserva numero e avviso ufficiale, evitando che un vecchio riferimento diventi una regola vigente sulle formalità ipotecarie.

Una controversia storica richiede versione applicabile e disciplina transitoria documentate. Il testo previgente non viene ricostruito senza la relativa fonte.

La permanenza del numero nell’archivio non giustifica nuove iscrizioni fondate sulla norma cessata. Occorre cercare il titolo e la formalità pertinenti nelle disposizioni operative.

Esempio pratico

Un vecchio modello richiama l’art. 2832: il redattore segnala l’abrogazione e verifica la disposizione vigente realmente necessaria alla formalità.

Note

Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.

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