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Codice civile

Art. 2831 c.c. — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all'ordine l'ipoteca e' iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti e' iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Titoli all’ordine e al portatore possono essere garantiti con ipoteca secondo una pubblicità adattata alla loro circolazione. Per i primi la garanzia è iscritta a favore del possessore attuale e passa ai successivi senza l’annotazione ordinaria della cessione.

Per i titoli al portatore l’iscrizione contiene i dati dell’emissione e il rappresentante degli obbligazionisti viene annotato appena nominato. Le formalità ulteriori dipendono dalla categoria del titolo.

Non ogni trasferimento di un credito ipotecario segue questa eccezione. Va distinta l’obbligazione cartolare dal rapporto causale e verificata la disciplina speciale degli strumenti emessi, senza riproporre vecchi rinvii formali come universali.

Esempio pratico

Circola un titolo all’ordine garantito da ipoteca: il nuovo possessore verifica titolo e iscrizione, applicando l’eccezione all’annotazione ordinaria solo se ricorrono i presupposti.

Giurisprudenza

  • Credito cartolare e rapporto causale

    Corte di cassazione, n. 1275, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’ipoteca collegata a titoli cambiari tutela il diritto cartolare individuato nella relativa formalità, che resta distinto dal credito derivante dal rapporto causale sottostante.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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