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Codice civile

Art. 2839 c.c. — Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa;

5) gli interessi e le annualita' che il credito produce;

6) il tempo della esigibilita';

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’iscrizione richiede titolo e nota con i dati previsti: soggetti, domicilio, titolo, somma, interessi, esigibilità e beni. La nota rende individuabili gli elementi essenziali della garanzia nei registri.

Si deve controllare coerenza fra titolo e nota, identificazione dei soggetti e dell’immobile e formalità specifiche dei titoli all’ordine o al portatore. La presentazione deve rispettare le modalità operative applicabili.

Il documento del credito non prova da solo ogni dato della pubblicità ipotecaria. Nel passivo la prova della garanzia richiede documentazione pertinente; errori essenziali e mere inesattezze si valutano secondo l’art. 2841.

Esempio pratico

La banca verifica che nota e contratto individuino lo stesso debitore, immobile e importo prima della presentazione, conservando poi la prova dell’iscrizione.

Giurisprudenza

  • Prova della garanzia nel passivo

    Corte di cassazione, n. 2339, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce editoriale evidenzia la necessità della nota d’iscrizione per dimostrare la garanzia ipotecaria nel passivo fallimentare, distinguendola dalla prova del credito principale.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Voce editoriale 2339/2024: data non certificata, nessun Rv inventato; formalità legali distinte dalle modalità operative attuali.

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