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Codice civile

Art. 285 c.c. — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La possibilità di chiedere dopo la morte del genitore la legittimazione da lui voluta in un testamento o atto pubblico è abrogata. Resta distinto il riconoscimento testamentario, i cui requisiti ed effetti vanno verificati negli articoli 254 e 256.

Esempio pratico

Un testamento contiene dichiarazioni sul rapporto con un figlio. Si verifica se realizzino un riconoscimento valido; non si presume di dover chiedere la vecchia legittimazione postuma.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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