Codice civile
Art. 285 c.c. — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La possibilità di chiedere dopo la morte del genitore la legittimazione da lui voluta in un testamento o atto pubblico è abrogata. Resta distinto il riconoscimento testamentario, i cui requisiti ed effetti vanno verificati negli articoli 254 e 256.
Esempio pratico
Un testamento contiene dichiarazioni sul rapporto con un figlio. Si verifica se realizzino un riconoscimento valido; non si presume di dover chiedere la vecchia legittimazione postuma.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.