Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2849 c.c. — Articolo 2849 (abrogato) 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’articolo è abrogato dalla legge 151/1975. La scheda conserva l’avviso e la posizione numerica, senza presentare una regola operativa di rinnovazione.

Per un caso storico si deve acquisire la versione applicabile e verificare le disposizioni transitorie. La fonte attuale attesta l’abrogazione, non ricostruisce ogni effetto pregresso.

Non si può usare il vecchio numero come titolo per una nuova formalità o per modificare il termine ventennale. Durata, nuova iscrizione e rinnovazione seguono le disposizioni ancora operative.

Esempio pratico

Un formulario datato rinvia al 2849: il redattore registra l’abrogazione e applica le formalità pertinenti degli artt. 2847, 2848 e 2850.

Note

Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.

Articoli collegati