Codice civile
Art. 2848 c.c. — Nuova iscrizione dell'ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Dopo la scadenza dell’efficacia il creditore può prendere una nuova iscrizione sulla base del titolo ancora idoneo. Il grado decorre dalla nuova formalità e non recupera quello dell’iscrizione cessata.
Si devono verificare sopravvivenza del credito e del titolo, proprietà del bene e nuove formalità concorrenti. La nuova iscrizione è preclusa contro i terzi acquirenti che hanno trascritto il loro acquisto.
Non si tratta di rinnovazione tardiva con continuità automatica. L’eventuale sopravvivenza del credito non ripristina la vecchia preferenza; la disciplina delle procedure concorsuali richiede la propria verifica.
Esempio pratico
La vecchia iscrizione è scaduta e il debitore possiede ancora l’immobile: il creditore può valutare nuova iscrizione, subordinata alle formalità anteriori e senza il grado originario.
Giurisprudenza
Perdita d’efficacia e procedimento concorsuale
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 26591, 2024, Rv. 672754-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La fonte distingue il termine d’efficacia della pubblicità dalla prescrizione e considera la sua operatività nel concorso fallimentare al momento dell’insinuazione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.