Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2850 c.c. — Formalita' per la rinnovazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La rinnovazione richiede una nota conforme a quella precedente, con dichiarazione di voler rinnovare l’iscrizione originaria. In luogo del titolo può essere presentata la nota anteriore, nei termini previsti.

Occorrono individuazione della formalità originaria, coerenza dei dati e presentazione prima della scadenza ventennale. Il conservatore osserva la disciplina di certificazione dell’art. 2840.

La rinnovazione non introduce una garanzia per un credito diverso e non può essere confusa con la nuova iscrizione successiva alla scadenza. Le modalità effettive di presentazione vanno coordinate con la pubblicità immobiliare applicabile.

Esempio pratico

Il creditore prepara la nota di rinnovazione richiamando la precedente iscrizione e verifica tempestività e conformità dei dati, conservando la nuova certificazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati