Codice civile
Art. 2851 c.c. — Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
Testo dell'articolo
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La rinnovazione deve considerare anche eredi o aventi causa quando i registri mostrano che l’immobile è stato trasferito. La continuità della garanzia richiede una pubblicità coerente con la titolarità risultante al momento della formalità.
Si controllano trascrizioni, soggetti e dati disponibili nei registri, inserendo nella nota le indicazioni richieste dall’art. 2839. Resta necessario rinnovare prima della scadenza dell’iscrizione.
Il trasferimento non estingue da solo l’ipoteca, ma non consente di ignorare i nuovi titolari nella rinnovazione. Le regole della nuova iscrizione successiva alla scadenza sono diverse.
Esempio pratico
L’immobile ipotecato è passato agli eredi con acquisto trascritto: il creditore prepara la rinnovazione indicando anche i soggetti risultanti dai registri.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.