Codice civile
Art. 2858 c.c. — Facolta' del terzo acquirente
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e' personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo acquirente che ha trascritto e non è debitore personale può pagare i creditori iscritti, rilasciare il bene oppure liberarlo dalle ipoteche con la procedura prevista. Se non esercita tali facoltà, il bene resta esposto all’espropriazione.
Si verificano trascrizione, posizione personale dell’acquirente e garanzie opponibili. Ciascuna opzione ha termini, formalità ed effetti propri.
L’acquisto non cancella l’ipoteca e la semplice consegna materiale non equivale al rilascio. Il terzo non diventa automaticamente debitore personale, ma non può sottrarre il bene all’esecuzione soltanto dichiarandosi estraneo al finanziamento.
Esempio pratico
L’acquirente scopre un’ipoteca opponibile: confronta pagamento, rilascio e liberazione, verificando condizioni e costi prima di scegliere il rimedio.
Giurisprudenza
Pregiudizio al terzo acquirente
Corte di cassazione, n. 264, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La responsabilità verso l’acquirente richiede un pregiudizio concretamente accertato; la presenza della garanzia può incidere sulla disponibilità economica del bene, ma non giustifica un risarcimento soltanto astratto.
Fonte →
Note
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