Codice civile
Art. 2864 c.c. — Danni causati dal terzo e miglioramenti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Il terzo e' tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.
Egli non puo' ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo risponde dei danni all’immobile derivanti da colpa grave che pregiudicano i creditori iscritti. Per i miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione può far separare dal prezzo il valore protetto dalla norma.
Si accertano colpa, danno, tempi dei miglioramenti e valore al momento della vendita. Se il prezzo è insufficiente, viene ripartito proporzionalmente tra valore originario e miglioramenti.
Il miglioramento non attribuisce diritto di trattenere il bene. Non coincide necessariamente con il costo sostenuto: occorre un incremento di valore rilevante, distinto da opere già comprese nella garanzia del debitore.
Esempio pratico
Il terzo migliora il fabbricato dopo la trascrizione: in vendita documenta il valore aggiunto, chiedendo la separazione dal prezzo senza ritenere l’immobile.
Giurisprudenza
Miglioramenti e valore recuperabile
Corte di cassazione, n. 6542, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il diritto di separazione degli incrementi di valore prescinde dalla buona o mala fede del terzo e può comprendere miglioramenti dei suoi danti causa, purché diversi dal debitore concedente l’ipoteca. Rileva l’aumento oggettivo rispetto alla concessione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.