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Codice civile

Art. 2865 c.c. — Frutti dovuti dal terzo 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita' dell'art. 2890.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I frutti del bene ipotecato sono dovuti dal terzo dal pignoramento. Nella liberazione, se manca il pignoramento, rileva la notificazione prevista dall’art. 2890.

Occorre individuare evento iniziale, frutti prodotti e periodo considerato. Per i frutti civili si verifica la relativa maturazione, distinta dal semplice momento d’incasso.

L’acquisto dell’immobile non rende automaticamente dovuti tutti i frutti anteriori. La regola non sostituisce i requisiti del pignoramento e della liberazione, né elimina l’obbligo di rendiconto secondo la procedura pertinente.

Esempio pratico

L’immobile produce canoni: il terzo separa quelli del periodo anteriore dai frutti dovuti a partire dall’evento previsto dalla norma.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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