Codice civile
Art. 2870 c.c. — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
Testo dell'articolo
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo datore che non ha partecipato al giudizio di condanna può opporre le eccezioni richiamate dall’art. 2859. La tutela distingue la sua posizione dalla partecipazione processuale del debitore.
Si verificano mancata partecipazione, natura della difesa e condizioni del rinvio, applicate alla posizione del datore originario. Occorre distinguere diritti sul bene e contestazione dell’obbligazione garantita.
Non è una facoltà di riaprire ogni giudicato senza limiti. Il rinvio non comporta automaticamente l’identità di tutte le condizioni materiali previste per il terzo acquirente; la difesa deve essere pertinente alla garanzia e alla procedura.
Esempio pratico
Il datore non è stato parte della causa sul debito: nell’escussione valuta l’eccezione pertinente senza presumere di poter ignorare qualsiasi decisione già resa.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.