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Codice civile

Art. 2869 c.c. — Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La garanzia del terzo si estingue se un fatto del creditore impedisce la sua surrogazione nei diritti e nelle altre garanzie originarie. La norma protegge la possibilità di recupero del terzo dopo il pagamento.

Occorre un comportamento imputabile al creditore e un impedimento effettivo alla surrogazione tutelata. Vanno identificati i diritti o le garanzie perduti e il collegamento con il fatto.

Non ogni peggioramento patrimoniale del debitore deriva dal creditore. La semplice insolvenza non prova la fattispecie; bisogna distinguere perdita delle garanzie, rinuncia valida e limiti del regresso.

Esempio pratico

Il creditore elimina una garanzia decisiva rendendo impossibile il subingresso del terzo: quest’ultimo documenta fatto e conseguenze per invocare l’estinzione della propria ipoteca.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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