Codice civile
Art. 2869 c.c. — Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
Testo dell'articolo
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La garanzia del terzo si estingue se un fatto del creditore impedisce la sua surrogazione nei diritti e nelle altre garanzie originarie. La norma protegge la possibilità di recupero del terzo dopo il pagamento.
Occorre un comportamento imputabile al creditore e un impedimento effettivo alla surrogazione tutelata. Vanno identificati i diritti o le garanzie perduti e il collegamento con il fatto.
Non ogni peggioramento patrimoniale del debitore deriva dal creditore. La semplice insolvenza non prova la fattispecie; bisogna distinguere perdita delle garanzie, rinuncia valida e limiti del regresso.
Esempio pratico
Il creditore elimina una garanzia decisiva rendendo impossibile il subingresso del terzo: quest’ultimo documenta fatto e conseguenze per invocare l’estinzione della propria ipoteca.
Note
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