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Codice civile

Art. 2878 c.c. — Cause di estinzione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca si estingue:

1) con la cancellazione dell'iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;

3) con l'estinguersi dell'obbligazione;

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’ipoteca può estinguersi per cause diverse: cancellazione, mancata rinnovazione, estinzione dell’obbligazione, perimento, rinuncia, termine o condizione, oppure trasferimento forzato con ordine di cancellazione.

Bisogna identificare la causa effettiva e i suoi presupposti. Per il perimento rileva la surrogazione sulle indennità dell’art. 2742; per il debito estinto possono operare procedure speciali di cancellazione.

Estinzione della garanzia, permanenza del titolo e aggiornamento dei registri vanno distinti. La cessazione dell’efficacia dell’iscrizione non estingue automaticamente il credito e non restituisce il vecchio grado a una formalità nuova.

Esempio pratico

Il mutuo è estinto per pagamento: il proprietario verifica la procedura di cancellazione pertinente, invece di attendere semplicemente il decorso del ventennio.

Giurisprudenza

  • Estinzione dell’obbligazione e cancellazione bancaria speciale

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23404, 2024, Rv. 672140-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La procedura dell’art. 40-bis TUB riguarda l’estinzione dell’obbligazione garantita, riconducibile al n. 3 dell’art. 2878. La fonte ne evidenzia il carattere speciale e derogatorio rispetto alla cancellazione ordinaria.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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