Codice civile
Art. 2878 c.c. — Cause di estinzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca può estinguersi per cause diverse: cancellazione, mancata rinnovazione, estinzione dell’obbligazione, perimento, rinuncia, termine o condizione, oppure trasferimento forzato con ordine di cancellazione.
Bisogna identificare la causa effettiva e i suoi presupposti. Per il perimento rileva la surrogazione sulle indennità dell’art. 2742; per il debito estinto possono operare procedure speciali di cancellazione.
Estinzione della garanzia, permanenza del titolo e aggiornamento dei registri vanno distinti. La cessazione dell’efficacia dell’iscrizione non estingue automaticamente il credito e non restituisce il vecchio grado a una formalità nuova.
Esempio pratico
Il mutuo è estinto per pagamento: il proprietario verifica la procedura di cancellazione pertinente, invece di attendere semplicemente il decorso del ventennio.
Giurisprudenza
Estinzione dell’obbligazione e cancellazione bancaria speciale
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23404, 2024, Rv. 672140-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La procedura dell’art. 40-bis TUB riguarda l’estinzione dell’obbligazione garantita, riconducibile al n. 3 dell’art. 2878. La fonte ne evidenzia il carattere speciale e derogatorio rispetto alla cancellazione ordinaria.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.