Codice civile
Art. 2879 c.c. — Rinunzia all'ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita'.
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La rinuncia all’ipoteca deve essere espressa e scritta a pena di nullità. Il creditore abbandona la garanzia, senza rinunciare necessariamente anche al credito personale.
Occorre identificare volontà, garanzia e capacità del rinunciante. I diritti di terzi sull’ipoteca già annotati prima della cancellazione sono protetti dalla norma.
Un comportamento genericamente tollerante non equivale alla rinuncia formale richiesta. Consenso alla cancellazione, rinuncia alla garanzia e remissione del debito non sono sempre lo stesso atto; rimane il limite del 2899 contro pregiudizi ad altri creditori.
Esempio pratico
Il creditore rinuncia per scritto alla garanzia: prima della cancellazione si verificano gli aventi diritto che abbiano già annotato una cessione o un vincolo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.