Codice civile
Art. 2877 c.c. — Spese della riduzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le spese della formalità di riduzione gravano normalmente sul richiedente, anche con consenso del creditore. Se la riduzione deriva dall’eccessiva determinazione del credito fatta dal creditore, gravano invece su quest’ultimo.
Si devono separare costi della formalità e spese della causa. Queste ultime seguono soccombenza e possibile compensazione secondo il regime processuale applicabile.
Eccesso nella somma ed eccesso nel valore dei beni non sono la stessa fattispecie. Il consenso non attribuisce automaticamente ogni costo al creditore; una condanna alle spese richiede il relativo titolo.
Esempio pratico
La riduzione riguarda una somma sovrastimata dal creditore: si verifica chi paga la formalità, separando le eventuali spese giudiziali.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.