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Codice civile

Art. 288 c.c. — Procedura 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La procedura della legittimazione giudiziale, con la domanda e i rimedi descritti nel vecchio articolo, è abrogata. Una richiesta attuale sullo stato di figlio segue il procedimento previsto per il rimedio effettivamente utilizzato.

Esempio pratico

Un vecchio formulario suggerisce di presentare domanda di legittimazione al presidente del tribunale. Prima di usarlo si individua l’azione attuale e il procedimento applicabile.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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