Codice civile
Art. 288 c.c. — Procedura
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La procedura della legittimazione giudiziale, con la domanda e i rimedi descritti nel vecchio articolo, è abrogata. Una richiesta attuale sullo stato di figlio segue il procedimento previsto per il rimedio effettivamente utilizzato.
Esempio pratico
Un vecchio formulario suggerisce di presentare domanda di legittimazione al presidente del tribunale. Prima di usarlo si individua l’azione attuale e il procedimento applicabile.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.