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Art. 287 c.c. — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

È abrogata la legittimazione collegata alla procura matrimoniale quando il matrimonio non era stato celebrato per la morte del mandante. Procura a sposarsi e riconoscimento del figlio rimangono atti differenti, da valutare secondo i rispettivi requisiti.

Esempio pratico

Il futuro coniuge muore prima della celebrazione per procura. Per lo stato del figlio si esaminano eventuali riconoscimenti e rimedi attuali, senza utilizzare l’abolita legittimazione dell’articolo 287.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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