Codice civile
Art. 287 c.c. — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È abrogata la legittimazione collegata alla procura matrimoniale quando il matrimonio non era stato celebrato per la morte del mandante. Procura a sposarsi e riconoscimento del figlio rimangono atti differenti, da valutare secondo i rispettivi requisiti.
Esempio pratico
Il futuro coniuge muore prima della celebrazione per procura. Per lo stato del figlio si esaminano eventuali riconoscimenti e rimedi attuali, senza utilizzare l’abolita legittimazione dell’articolo 287.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.