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Codice civile

Art. 289 c.c. — Azioni esperibili dopo la legittimazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Sono abrogate le azioni specifiche di contestazione della vecchia legittimazione. La contestazione dello stato e l’impugnazione del riconoscimento vanno oggi distinte e ricondotte ai rimedi vigenti, con i rispettivi soggetti, presupposti e termini.

Esempio pratico

Una persona vuole contestare un rapporto familiare indicato in un documento storico come legittimazione. Occorre ricostruire titolo e data dello stato prima di scegliere il rimedio.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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