Codice civile
Art. 289 c.c. — Azioni esperibili dopo la legittimazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Sono abrogate le azioni specifiche di contestazione della vecchia legittimazione. La contestazione dello stato e l’impugnazione del riconoscimento vanno oggi distinte e ricondotte ai rimedi vigenti, con i rispettivi soggetti, presupposti e termini.
Esempio pratico
Una persona vuole contestare un rapporto familiare indicato in un documento storico come legittimazione. Occorre ricostruire titolo e data dello stato prima di scegliere il rimedio.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.