Codice civile
Art. 2880 c.c. — Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Sui beni acquistati da terzi l’ipoteca può prescriversi indipendentemente dal credito, dopo venti anni dalla trascrizione dell’acquisto, ferme sospensione e interruzione. Il termine tutela la posizione del terzo sul bene.
Si devono ricostruire trascrizione, rapporto con il creditore e atti idonei verso il terzo. Il termine non coincide necessariamente con il ventennio decorrente dall’iscrizione.
La sopravvivenza del credito contro il debitore non prova che resti esercitabile la garanzia contro il terzo. Non si presume che ogni rinnovazione o domanda nel passivo del debitore interrompa anche questa prescrizione; eventuale nuova iscrizione richiede distinta verifica dei limiti a tutela degli acquirenti.
Esempio pratico
Il terzo possiede un titolo trascritto da oltre venti anni: verifica atti e cause d’interruzione pertinenti, separandoli dalle richieste di pagamento rivolte soltanto al debitore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.