Codice civile
Art. 2881 c.c. — Nuova iscrizione dell'ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se la causa estintiva del debito o la rinuncia alla garanzia risultano nulle o inesistenti e l’iscrizione non è conservata, può essere presa una nuova iscrizione nei limiti della legge. Il grado decorre dalla nuova formalità.
Occorre verificare accertamento della causa, titolo ancora idoneo e condizioni della pubblicità. La sopravvivenza del credito è distinta dall’esistenza dell’iscrizione originaria.
Non si recupera automaticamente il grado perduto né si pregiudicano senza titolo i diritti intervenuti dei terzi. La regola non rende sufficiente una semplice contestazione del pagamento o della rinuncia.
Esempio pratico
Il pagamento ritenuto estintivo viene accertato inesistente dopo la cancellazione: il creditore verifica nuova iscrizione e relativo grado, senza pretendere quello anteriore.
Giurisprudenza
Nuova iscrizione dopo la cancellazione
Corte di cassazione, n. 14337, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La possibilità di una nuova iscrizione sulla base di un titolo ancora efficace non ripristina il grado della formalità cancellata e richiede il rispetto dei diritti acquistati nel frattempo.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.