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Codice civile

Art. 2881 c.c. — Nuova iscrizione dell'ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se la causa estintiva del debito o la rinuncia alla garanzia risultano nulle o inesistenti e l’iscrizione non è conservata, può essere presa una nuova iscrizione nei limiti della legge. Il grado decorre dalla nuova formalità.

Occorre verificare accertamento della causa, titolo ancora idoneo e condizioni della pubblicità. La sopravvivenza del credito è distinta dall’esistenza dell’iscrizione originaria.

Non si recupera automaticamente il grado perduto né si pregiudicano senza titolo i diritti intervenuti dei terzi. La regola non rende sufficiente una semplice contestazione del pagamento o della rinuncia.

Esempio pratico

Il pagamento ritenuto estintivo viene accertato inesistente dopo la cancellazione: il creditore verifica nuova iscrizione e relativo grado, senza pretendere quello anteriore.

Giurisprudenza

  • Nuova iscrizione dopo la cancellazione

    Corte di cassazione, n. 14337, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La possibilità di una nuova iscrizione sulla base di un titolo ancora efficace non ripristina il grado della formalità cancellata e richiede il rispetto dei diritti acquistati nel frattempo.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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