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Codice civile

Art. 2888 c.c. — Rifiuto di cancellazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente puo' proporre reclamo all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il rifiuto del conservatore di cancellare un’iscrizione può essere sottoposto al reclamo giudiziale previsto. Il rimedio consente il controllo della formalità richiesta senza attribuire al richiedente un potere di cancellazione privata.

Occorre documentare richiesta, titolo presentato e ragioni del rifiuto. Si devono verificare competenza, procedimento e differenza rispetto a una controversia sostanziale sul credito.

Reclamo contro il rifiuto e domanda di cancellazione contro il creditore non sono identici. Le pronunce su ipoteche familiari o sul controllo di altre formalità non vengono trasferite automaticamente al reclamo di questo articolo.

Esempio pratico

Il conservatore rifiuta una cancellazione: il richiedente conserva gli atti e valuta il reclamo pertinente, distinguendolo dall’eventuale causa sul diritto del creditore.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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