Codice civile
Art. 2887 c.c. — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
Testo dell'articolo
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per titoli all’ordine la cancellazione richiede il consenso del creditore risultante dai registri e la presentazione del titolo, sul quale viene annotata la formalità. Il documento viene quindi restituito.
Occorre identificare titolo, possessore e creditore registrale secondo il regime speciale. La cancellazione determina anche la perdita del regresso contro i giranti anteriori nei termini della norma.
Il consenso non va separato dagli effetti sulla circolazione cartolare. La disciplina del titolo all’ordine non si applica indistintamente a crediti ordinari o strumenti soggetti a regimi diversi.
Esempio pratico
Il possessore vuole liberare il bene garantito da un titolo all’ordine: verifica anche l’effetto della cancellazione sul regresso verso i precedenti giranti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.