Codice civile
Art. 2891 c.c. — Diritto dei creditori di far vendere i beni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purche' adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita' della richiesta.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Entro quaranta giorni dalla notificazione i creditori iscritti o i loro fideiussori possono chiedere l’espropriazione alle condizioni previste. La richiesta comprende aumento di un decimo del prezzo e offerta di cauzione pari a un quinto del prezzo aumentato.
Servono notificazione ai soggetti indicati, contenuto completo e firma del richiedente o procuratore con mandato speciale. L’omissione di una condizione comporta nullità della richiesta.
Non basta una semplice contestazione del prezzo. L’iniziativa può far evolvere la purgazione in esecuzione; termini e rimedi vanno verificati nel relativo regime processuale, senza generalizzare ogni provvedimento come definitivo.
Esempio pratico
Il creditore contesta l’offerta del terzo: prepara entro quaranta giorni una richiesta completa dell’aumento, della cauzione e delle notifiche prescritte.
Giurisprudenza
Richiesta di espropriazione e rimedio esecutivo
Corte di cassazione, n. 19305, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando il creditore chiede la vendita secondo l’art. 2891, la fonte distingue la fase esecutiva dal procedimento iniziale di volontaria giurisdizione e riconduce il provvedimento esaminato all’opposizione agli atti esecutivi.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.