Codice civile
Art. 2892 c.c. — Divieto di proroga dei termini
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I termini del secondo comma del 2889 e del primo comma del 2891 non possono essere prorogati. La disposizione assicura certezza alle fasi della liberazione e all’iniziativa dei creditori.
Si deve individuare il termine realmente applicabile e il suo evento iniziale: pignoramento o notificazione nelle condizioni dei rispettivi articoli. La disciplina processuale della decorrenza va verificata.
Un accordo informale o una richiesta al giudice non consente la proroga vietata. Non si estende automaticamente il divieto a qualsiasi altro termine della procedura; computo e rimedi hanno presupposti propri.
Esempio pratico
Il terzo non completa la notificazione tempestiva dopo il pignoramento: non presume di sanare il ritardo ottenendo una proroga del termine codicistico.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.