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Codice civile

Art. 2890 c.c. — Notificazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualita' e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non puo' essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione e' inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La liberazione richiede notificazione ai creditori iscritti e al precedente proprietario con titolo, trascrizione, beni e prezzo o valore, oltre a domicilio e offerta di pagamento. Sono previsti limiti minimi del valore.

Occorre verificare dati dei registri, destinatari e somma offerta secondo la procedura applicabile. Per acquisti gratuiti o senza prezzo il terzo dichiara il valore pertinente.

Il riferimento testuale al giornale degli annunzi giudiziari è conservato ma va coordinato con le norme sulla pubblicità legale, inclusa la soppressione dei FAL e le condizioni dell’art. 31 legge 340/2000. Non è un’istruzione autonoma a usare un mezzo cessato.

Esempio pratico

L’acquirente predispone l’atto con prezzo e dati catastali, verificando notifiche e pubblicità oggi pertinenti prima di avviare la purgazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinvio alla pubblicità storica conservato: coordinamento con art. 31 legge 340/2000; sostituzione in Gazzetta nelle condizioni del comma 3, non istruzione generalizzata per ogni pubblicazione.

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