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Codice civile

Art. 2895 c.c. — Desistenza del creditore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore che ha chiesto l’incanto non può arrestare da solo l’espropriazione desistendo. Occorre il consenso espresso degli altri creditori iscritti perché la sua rinuncia impedisca la prosecuzione nei termini della norma.

Si identificano creditori, iniziativa già proposta e consenso effettivo. Va distinta desistenza dal procedimento di liberazione o dall’esecuzione alle diverse fasi.

Il solo pagamento del creditore richiedente non implica necessariamente il consenso altrui. La tutela del concorso impedisce di sacrificare gli altri creditori tramite una scelta unilaterale.

Esempio pratico

Il richiedente viene soddisfatto e vuole ritirare l’incanto: verifica l’espresso consenso degli altri iscritti prima di ritenere bloccata l’espropriazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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