Codice civile
Art. 2903 c.c. — Prescrizione dell'azione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione II - Dell’azione revocatoria
Testo dell'articolo
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La revocatoria ordinaria ha prescrizione quinquennale. Il riferimento alla data dell’atto si coordina con la possibilità giuridica di esercitare il diritto e con la pubblicità dell’atto nei casi pertinenti.
Occorre ricostruire atto, trascrizione o altra pubblicità e introduzione della domanda. Per il diritto esercitabile soltanto giudizialmente, una semplice diffida non equivale automaticamente all’azione.
Non si confonde la prescrizione della revocatoria con quella del credito. La decorrenza dalla pubblicità non autorizza a rinviare indefinitamente alla conoscenza soggettiva del creditore.
Esempio pratico
La compravendita è stipulata e poi trascritta: il creditore ricostruisce entrambe le date e propone la domanda senza affidarsi alla sola lettera di contestazione.
Giurisprudenza
Pubblicità dell’atto e quinquennio
Corte di cassazione, n. 16842, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce coordina il termine dalla data dell’atto con la pubblicità che ne rende possibile l’effettivo esercizio da parte del creditore.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.