Codice civile
Art. 2904 c.c. — Rinvio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione II - Dell’azione revocatoria
Testo dell'articolo
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La disciplina ordinaria lascia salve le revocatorie speciali concorsuali e penali. Il rinvio evita di sovrapporre rimedi con presupposti, legittimazione e termini differenti.
Bisogna identificare procedura, data di apertura e legge applicabile, compreso il Codice della crisi e il relativo regime transitorio. Le fonti su fallimenti pregressi restano delimitate ai fatti.
Il termine «fallimentare» del testo non impone l’applicazione della vecchia legge a ogni procedura attuale. L’azione individuale non sostituisce liberamente i poteri e gli effetti del concorso.
Esempio pratico
Un atto è contestato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale: si verifica il rimedio del curatore e il regime applicabile prima di usare i soli termini della revocatoria ordinaria.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinvio storico fallimentare coordinato con disciplina vigente e regimi transitori, senza aggiornare tacitamente il testo legislativo.