Codice civile
Art. 2913 c.c. — Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’alienazione del bene pignorato non pregiudica creditore procedente e intervenuti. Il vincolo mantiene il bene soggetto all’esecuzione anche se il debitore ne dispone successivamente.
Si controllano perfezionamento del pignoramento, pubblicità e cronologia della vendita. Per mobili non registrati rileva la tutela del possesso di buona fede.
L’atto non è necessariamente nullo tra venditore e compratore. Inefficacia relativa, diritti del compratore e prosecuzione esecutiva sono questioni distinte; non ogni bene segue le regole immobiliari.
Esempio pratico
Il debitore vende la casa dopo la trascrizione del pignoramento: il compratore non può impedire l’esecuzione soltanto esibendo il contratto successivo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.