Codice civile
Art. 2920 c.c. — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne' possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo titolare di diritti sulla cosa mobile venduta non può perseguire l’acquirente di buona fede nei casi indicati, se non ha fatto valere le ragioni sul ricavato.
Occorre accertare natura mobiliare, diritto del terzo, buona fede dell’acquirente e fase distributiva. La tutela residua può riguardare il procedente di mala fede.
La regola non estende automaticamente la protezione ai beni immobili o all’acquirente non protetto. Danno e spese contro il creditore richiedono i presupposti di responsabilità.
Esempio pratico
Un macchinario altrui è venduto in esecuzione: il proprietario verifica i rimedi sul ricavato e la buona fede del compratore prima di pretendere la restituzione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.