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Codice civile

Art. 2922 c.c. — Vizi della cosa. Lesione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La vendita forzata esclude la garanzia ordinaria per vizi e l’impugnazione per lesione. L’acquirente deve valutare il bene nell’ambito delle condizioni della vendita giudiziale.

Si distingue un difetto qualitativo dalla radicale diversità del bene trasferito rispetto a quello posto in vendita. Natura della vendita e rimedio processuale devono essere individuati.

L’esclusione non equivale a immunità per ogni irregolarità o a eliminazione della tutela per evizione. Vendite concorsuali e casi di aliud pro alio vanno verificati nel loro regime.

Esempio pratico

L’immobile aggiudicato presenta umidità: l’acquirente distingue il vizio ordinario da un’eventuale radicale difformità, senza applicare automaticamente la garanzia della vendita privata.

Giurisprudenza

  • Vendita concordataria e garanzia per vizi

    Corte di cassazione, n. 4763, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce assimila la vendita concordataria descritta a quella concorsuale quanto all’esclusione della garanzia per vizi, anche nel particolare esito della procedura competitiva indicata.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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